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[1]I capitani di stato maggiore sono scelti tra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:

  • a)abbiano superato con distinzione gli esami della scuola di guerra;
  • b)abbiano compiuto con buon esito un esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale;
  • c)abbiano tenuto lodevolmente per due anni, col grado di capitano, il comando di un reparto della propria arma.

[2]Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, i maggiori, i tenenti colonnelli ed i colonnelli di stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dei gradi corrispondenti, i quali abbiano da ufficiali superiori prestato lodevolmente servizio, per due anni almeno, in un reggimento della loro arma e per il complesso delle loro qualita' siano giudicati idonei al trasferimento nel corpo di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art21 · fonte del testo

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