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[1]Ai generali d'esercito non viene applicato alcun limite di eta'.
[2]Esso e' fissato a 68 anni per i tenenti generali che coprono le cariche enumerate all'art. 18 e per il primo aiutante di campo generale di S. M.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
