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[1]Il limite di eta' di 68 anni e' pure stabilito per l'ufficiale generale investito della carica di ministro della guerra.
[2]Esso e' applicato anche al ministro cessante dalla carica, quando questi abbia coperto in precedenza una delle cariche di cui all'articolo 18, oppure sia piu' anziano di un comandante di corpo di armata.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
