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[1]((Il ministro della guerra e' autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto e' stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.
[2]Da tale concessione pero' sono esclusi gli ufficiali che non siano piu' in grado di concorrere all'avanzamento)).
Testo in vigore dal 11 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
