Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((Il ministro della guerra e' autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto e' stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

[2]Da tale concessione pero' sono esclusi gli ufficiali che non siano piu' in grado di concorrere all'avanzamento)).

Testo in vigore dal 11 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1915

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 11 aprile 1915. 17 parole aggiunte.

aggiunto: Da tale concessione pero' sono esclusi gli ufficiali che non siano piu' in grado di concorrere all'avanzamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art29 · fonte del testo

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