Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli stipendi degli ufficiali durante l'aspettativa speciale di cui all'art. 29 della presente legge, all'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, all'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909, e all'art. 10 della legge n. 531, in data 17 luglio 1910, sono considerati come percepiti per intero per l'applicazione degli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
