Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli stipendi degli ufficiali durante l'aspettativa speciale di cui all'art. 29 della presente legge, all'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, all'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909, e all'art. 10 della legge n. 531, in data 17 luglio 1910, sono considerati come percepiti per intero per l'applicazione degli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art31 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari