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Non puo' essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina. In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle Commissioni d'avanzamento, puo' essere subito promosso, ed in tal caso gli viene assegnata la data e la sede d'anzianita' che avrebbe conseguito qualora la sua promozione non fosse rimasta sospesa.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
