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[1]Gli articoli 1, 4, 5, 6, 10, 12, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 51 della legge 2 luglio 1896, n. 254 (modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, e 21 luglio 1902, n. 303) sono abrogati.
[2]Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
