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Il Ministero stabilira' con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, le norme per la prima applicazione della presente legge, fermi rimanendo i diritti e i titoli gia' acquisiti all'avanzamento ad anzianita' ed a scelta.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
