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Ai maggiori che gia' trovansi nel corpo di stato maggiore ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, provenienti dai capitani che gia' godettero della promozione a maggiore a scelta per effetto dei RR. decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sara' applicato il disposto dell'art. 23 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
