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[1]Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo, possono esser concessi all'avanzamento a scelta: nei corpi sanitario e veterinario pero', l'aliquota che puo' essere riservata all'avanzamento a scelta, e' di un terzo.

[2]Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianita', i tenenti non saranno sottoposti ad esami: coloro per altro che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, dovranno subire apposito esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

[3]Il reclutamento dei capitani commissari e' regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

[4]Per ottenere l'avanzamento a scelta:

  • a)i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);
  • b)i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;
  • c)tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

[5]Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima meta' del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.

[6]Perche' i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, e' condizione assoluta che la competente Commissione di avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 11 aprile 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art7 · fonte del testo

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