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[1]L'anticipazione di cui al precedente articolo e' estinguibile in quindici annualita' posticipate, di L. 359.764.40 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del quattro per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1914 al 1928.
[2]Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1913, sara' corrisposto il solo interesse, nell' anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.
[3]Con decreto del ministro del tesoro sara' inscritta nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 la somma occorrente per il pagamento alla Cassa dei depositi e prestiti degli anzidetti interessi. A decorrere dall'esercizio finanziario 1914-915 sara' inscritta nel bilancio medesimo la somma per l'estinzione delle predette 15 annualita' posticipate.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 30 giugno 1912.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Calissano - Tedesco.
[8]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
Testo in vigore dal 15 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
