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[1]Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' annualmente concessa una retribuzione da lire 100 a lire 150 a ciascuno degli insegnanti, i quali con lodevole risultato, certificato dal regio ispettore scolastico, insegnino in scuole serali per adulti analfabeti, ed una retribuzione di lire 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti, che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti, istituite da comuni o enti morali, purche' per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del regio provveditore della provincia. Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte, oltre quelle esistenti, nei comuni in cui sia piu' alta la percentuale degli analfabeti, quale risulta dal censimento.
[2]La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire, indicato nel successivo art. 26 continuera' ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive gia' esistenti o da istituirsi nei comuni che non siano gia' contemplati nel precedente comma.
[3]Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l'anno anche in diversi periodi; le festive tutto l'anno scolastico e l'insegnamento e' settimanale.
[4]Per quell'insegnante che, cessando la scuola serale, continuasse la scuola festiva degli adulti per la rimanente parte dell'anno, la retribuzione potra' essere aumentata di 50 lire. L'insegnamento delle classi serali e festive deve essere affidato per turno agl'insegnanti comunali e con preferenza a coloro che non hanno altri incarichi retribuiti o aumenti di stipendio; e solo in mancanza di insegnanti comunali sara' affidato ad altri maestri patentati e, in mancanza anche di questi ultimi, a persone giudicate idonee dal consiglio provinciale Scolastico, sempre su proposta dell'ispettore.
[5]L'insegnante non puo' essere obbligato ad assumere il corso serale o festivo.
[6]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge coordinera' il funzionamento di queste scuole colle attuali scuole complementari serali e festive, tenuti anche presenti gli effetti dell'art. 1, e stabilira' l'ammontare della retribuzione in ragione del numero degli alunni e alunne con un minimo ragguagliato alla classificazione scolastica dei comuni, nonche' il numero degli alunni e delle alunne necessario a conseguire il sussidio, di cui al presente articolo, a seconda della classificazione dei comuni.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
