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[1]Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno e' data facolta' ai consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei, a condizione che sia aumentato ove occorra e con le norme che verranno stabilite dal regolamento il numero delle scuole classificate.

[2]Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla presente legge; ma i contributi al monte pensioni, nonche' le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti, saranno uguali a quelli delle scuole annuali.

[3]Le deliberazioni dei consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l'approvazione del consiglio provinciale scolastico, che deve sentire l'ispettore.

[4]Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole cosi' sistemate sara' inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello stesso comune.

[5]Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art19 · fonte del testo

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