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[1]Gli stipendi minimi da assegnarsi agli insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.
[2]Entro il quinquennio dalla promulgazione della presente legge, i minimi degli stipendi per le scuole elementari classificate saranno fissati come segue:
[3]a lire mille per le scuole maschili e miste;
[4]a lire ottocentocinquanta per le scuole femminili.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
