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[1]Gli stipendi minimi da assegnarsi agli insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

[2]Entro il quinquennio dalla promulgazione della presente legge, i minimi degli stipendi per le scuole elementari classificate saranno fissati come segue:

[3]a lire mille per le scuole maschili e miste;

[4]a lire ottocentocinquanta per le scuole femminili.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art20 · fonte del testo

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