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L'aumento di stipendio risultante dalla tabella, di cui all'articolo precedente, in confronto allo stipendio effettivamente goduto dall'insegnante al 1° luglio 1904, esclusi gli aumenti sessennali gia' conseguiti, sara' dato dai comuni in un biennio, in ragione di una meta' in ciascuno dei due anni finanziari 1904-905 e 1905-906, a partire dal 1° luglio 1904.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
