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[1]Gli aumenti sessennali del decimo sugli stipendi, di cui all'art. 2 della legge 11 aprile 1886, 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati sulla base degli stipendi iniziali stabiliti dalla stessa legge 11 aprile 1886.

[2]Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904 saranno invece liquidati sugli stipendi indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art23 · fonte del testo

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