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[1]Il rimborso ai comuni dei contributi governativi indicati dalla presente legge, nonche' dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, verra' eseguito entro il mese di ottobre del 1904 per l'ammontare dei contributi riferibili al secondo semestre dell'anno solare 1904. Successivamente il rimborso delle somme si fara' per rata annuale non piu' tardi del mese di agosto di ciascun anno solare al quale le somme stesse si riferiscono.
[2]La liquidazione sara' basata sui dati risultanti dal bilancio preventivo del comune per l'anno stesso;
[3]Nel liquidare il rimborso dovuto dallo Stato al comune per l'aumento di stipendi stabilito dalla presente legge, quando gli stipendi effettivamente corrisposti al 1° luglio 1904 siano per qualsiasi causa inferiori ai minimi stabiti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, si partira' da questi minimi senza tener conto dell'eventuale differenza in meno.
[4]Lo Stato, dopo regolare ricorso dei maestri, sospendera' il rimborso ai comuni che eventualmente non siano in regola con il pagamento dei maestri.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
