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Per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presente legge saranno introdotte le seguenti modificazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-905 (secondo il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1903):
- a)riduzione dello stanziamento nel capitolo n. 103 da lire 146,743 a lire 46,000;
- b)riduzione dello stanziamento del capitolo n. 111 da lire 213,338 a lire 20,000 sostituendo all'attuale denominazione la seguente: «Assegni di benemerenza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenza ai direttori ed alle direttrici didattiche (regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79);
- c)riduzione dello stanziamento del capitolo n. 112 da lire 281,000 a lire 75,000 da riservare per sussidi alle sole vedove e orfani minorenni e bisognosi dei maestri elementari e per il concorso di Stato nelle spese di viaggio dei maestri;
- d)istituzione di un nuovo capitolo con lo stanziamento di lire 500,000 e la denominazione seguente: «Retribuzione agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'art. 12 della presente legge»;
- e)aumento dell'assegnazione inscritta al capitolo numero 113 (ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi) della somma necessaria per corrispondere ai comuni il rimborso delle maggiori spese derivanti dalla presente legge come e' detto al precedente art. 24.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
