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I proventi delle tasse e sopratasse di esame, di diploma e di ammissione, stabiliti agli art. 9 e 10 che eccedono la somma di lire 1,500,000 saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione in aumento del fondo destinato a sussidiare i comuni per acquisto di materiale scolastico, delle scuole elementari. Se i proventi fossero inferiori a quella somma si provvedera' alla differenza con speciali stanziamenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Per la completa esecuzione della presente legge, il contributo annuo del tesoro al netto delle tasse e sopratasse sopraindicate, giusta gli articoli 21, 22 e 24, non potra' superare la somma di lire 7,200,000.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art28 · fonte del testo

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