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[1]Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, versera' alla cassa depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

[2]Il prodotto sara' impiegato a rendere piu' larga e proficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi da stabilirsi con apposita legge, che il Governo presentera' al Parlamento entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art29 · fonte del testo

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