I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati. L'aspettativa, di cui all'articolo i, e' considerata - ai fini del periodo di prova - legittimo impedimento per tutta la durata del mandato.

Testo vigente dal 20 dicembre 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/1981

    Questione infondata
    17 dicembre 1981

    L'art. 51 della Costituzione nell'istituire la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i cittadini chiamati a funzioni pubbliche elettive ha inteso assicurare un trattamento minimo che il legislatore puo`, nella sua discrezionalita`, migliorare allo scopo di rendere sempre piu` agevole la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica del Paese: ed il piu` favorevole trattamento riservato ai dipendenti di enti pubblici chiamati all'esercizio di pubbliche funzioni elettive rispetto ai dipendenti privati non da` vita a disparita` di trattamento in quanto esso trova una causa adeguata nella comunanza di interessi pubblici tra gli enti di cui il lavoratore e` rispettivamente dipendente ed amministratore, comunanza di interessi che non puo` riscontrarsi nell'impiego privato. (Infondatezza in relazione agli artt. 3, 42 e 51 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078 secondo cui i periodi di aspettativa e di assenza autorizzati dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali sono considerati a tuti i fini come effettivamente prestati)

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 51 cost. · Art. 3 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-12-12;1078~art5 · fonte su Normattiva