Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 89 — Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. 27

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395

27

Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 27 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996 cessa di avere efficacia l'art. 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121".

Testo vigente dal 7 ottobre 1995

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art89 · fonte su Normattiva