Art. 7 — Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali
Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonche' dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali e' in corso la procedura di riclassificazione, e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.
Testo vigente dal 4 settembre 2000
