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In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e' disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974, un contributo di lire 1.000 milioni per l'attuazione di piani di attivita' promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche concernente il turismo giovanile, da erogarsi dopo la loro approvazione da parte del Ministro per il turismo e lo spettacolo ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante norme per il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). Il contributo di cui al precedente comma e' stabilito in lire 2.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1975.
Testo in vigore dal 23 agosto 1974 al 22 dicembre 2008
