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Dopo il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e' aggiunto il seguente: "Fanno altresi' parte del consiglio di amministrazione: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario; un rappresentante delle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia; un rappresentante per ciascuna delle province di Trento e Bolzano".

Testo in vigore dal 23 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-08-02;365~art3 · fonte del testo