[1]Risorse.
[2]Sezione 1. - Risorse del Fondo. Le risorse del Fondo sono le seguenti:
- i)Contributi iniziali;
- ii)Contributi supplementari;
- iii)Contributi speciali di Stati non membri e provenienti da altre fonti;
- iv)Risorse provenienti da operazioni del Fondo o da altre fonti.
[3]Sezione 2. - Contributi iniziali.
- a)Ogni Membro originario della categoria I o II contribuisce, ed ogni Membro della categoria III puo' contribuire, alle risorse iniziali del Fondo versando l'ammontare stabilito nella valuta specificata nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato da detto Stato, conformemente alle disposizioni della Sezione 1 b) dell'art. 13.
- b)Ogni Membro non originario della categoria I o II concorre, e ogni Membro non originario della categoria III puo' concorrere, alle risorse iniziali del Fondo versando un ammontare concordato tra il Consiglio dei Governatori ed il Membro stesso, all'atto dell'approvazione della propria ammissione quale Membro del Fondo.
- c)Il contributo iniziale di ciascun Membro e' esigibile e pagabile, come previsto dalla Sezione 5 b) e c) del presente articolo, sia sotto forma di versamento unico, sia in tre quote annuali di uguale importo, a discrezione del Membro stesso. Il versamento unico o il pagamento della prima annualita' debbono essere effettuati entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per detto Membro; in caso di pagamento annuale, la seconda e la terza annualita' sono dovute rispettivamente alla prima e alla seconda scadenza della data in cui doveva essere pagata la prima annualita'.
[4]Sezione 3. - Contributi supplementari. Al fine di garantire la continuita' delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei Governatori determina periodicamente, ad intervalli che ritiene adeguati, se le risorse di cui dispone il Fondo sono sufficienti, e procede a tale determinazione la prima volta tre anni dopo l'inizio delle operazioni del Fondo. Ove lo consideri necessario o auspicabile, il Consiglio dei Governatori puo', in tal caso, invitare i Membri a versare al Fondo contributi supplementari, secondo le modalita' e le condizioni compatibili con le disposizioni di cui alla Sezione 5 del presente articolo. Le decisioni adottate conformemente alla presente Sezione vengono prese con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.
[5]Sezione 4. - Aumento di contributi. Il Consiglio dei Governatori puo' autorizzare, in qualsiasi momento, un Membro ad aumentare la quota dei propri contributi.
- a)I contributi vengono versati senza restrizioni per quanto riguarda il loro impiego, e vengono rimborsati ai Membri contribuenti soltanto secondo quanto disposto dalla Sezione 4 dell'articolo 9.
- b)I contributi vengono versati in valuta liberamente convertibile, essendo inteso che i Membri della categoria III possono effettuare i versamenti nella propria valuta, sia essa liberamente convertibile o meno.
- c)I contributi al Fondo vengono versati in contanti oppure, sino alla concorrenza di un ammontare che non sia immediatamente necessario alle operazioni del Fondo, sotto forma di buoni o di obbligazioni non negoziabili, irrevocabili e senza interessi, pagabili a vista. Per finanziare le proprie operazioni, il Fondo utilizza tutti i contributi, qualunque ne sia la forma di versamento, nel modo seguente:
- i)I contributi vengono utilizzati in proporzione al loro ammontare, ad intervalli ragionevoli, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- ii)Nel caso in cui una parte soltanto di un contributo sia versata in contanti, viene utilizzata detta parte, secondo il disposto del comma i), prima del resto del contributo. Salvo nella misura in cui detta quota versata in contanti sia in tal modo impiegata, il Fondo puo' depositaria o investirla in maniera da farle produrre un reddito che contribuisca a coprire le proprie spese amministrative e altre spese.
- iii)I contributi iniziali, ivi compresi tutti gli aumenti, vengono utilizzati prima dei contributi supplementari. La stessa norma si applica ai futuri contributi supplementari.
[6]Sezione 6. - Contributi speciali. Le risorse del Fondo possono essere aumentate mediante contributi speciali di Stati non membri o di altre fonti, secondo modalita' e condizioni che siano compatibili con la Sezione 5 del presente articolo e che siano approvate dal Consiglio dei Governatori, dietro raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 9 dicembre 1977
