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I precettati ed assegnati ai Comitati centri di mobilitazione della Croce Rossa Italiana ai sensi degli articoli precedenti saranno iscritti d'autorita' nel personale militare dei Centri medesimi in apposito « elenco transitorio » valevole fino alla cessazione dello stato di guerra e saranno soggetti a tutte le norme che regolano il personale appartenente al ruolo normale dell'Associazione. Conseguentemente i Comandi dei distretti militari annoteranno la relativa variazione sui documenti matricolari e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.

Testo in vigore dal 30 aprile 1942 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;370~art3 · fonte del testo