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Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, stabilite nei precedenti articoli e nei decreti relativi ed accertate dall'ufficio della motorizzazione civile in sede di visita e prova ovvero in sede di omologazione del tipo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a L. 150.000. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)) A partire dal termine indicato nel secondo comma dell'articolo 13: chiunque produce o mette in commercio pneumatici di tipo non rispondente alle suddette norme e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di L. 500.000; chiunque mette in commercio pneumatici che, pur rispondendo alle norme dei decreti suddetti, non sono muniti dei contrassegni in essi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 100.000.
Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 1 gennaio 1993
