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Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi accertamenti, per l'oblazione e per la devoluzione del provento delle oblazioni e delle condanne, si osservano le norme del titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificate dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1976 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-25;707~art17 · fonte su Normattiva