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Gli autoveicoli ed i motoveicoli debbono essere muniti di dispositivo antifurto, tale da impedire il funzionamento del motore o tale da assicurare il bloccaggio di un organo essenziale del veicolo.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1976 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-11-25;707~art5 · fonte su Normattiva