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I motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi di autoveicolo debbono essere costruiti ed equipaggiati in maniera da ridurre, per i loro occupanti e per gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente. In particolare debbono rispondere alle prescrizioni di carattere generale di cui appresso: non debbono esservi all'esterno del veicolo ornamenti od altri oggetti che, presentando spigoli o sporgenze non indispensabili, siano suscettibili di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada; l'interno del veicolo deve essere realizzato in maniera da ridurre le conseguenze di bruschi contatti degli occupanti contro le pareti anteriori e laterali, contro il tetto e contro i sedili; i sedili debbono presentare caratteristiche di sufficiente robustezza e di adeguato appoggio, nonche' essere solidamente ancorati al veicolo; il dispositivo di guida deve essere realizzato in maniera da attenuare per il conducente le conseguenze di un urto frontale; le porte debbono essere assicurate alla struttura del veicolo in modo da ridurre la possibilita' di apertura intempestiva ed involontaria anche in caso di incidente; l'interno del veicolo deve essere munito di adeguata protezione che eviti danno agli occupanti a seguito di spostamenti del carico; la struttura del veicolo deve essere tale da assorbire, almeno parzialmente, l'energia d'urto in qualsiasi direzione in caso di incidente e tale comunque da lasciare all'interno uno spazio minimo di sopravvivenza; la disposizione e la realizzazione degli organi del veicolo, nonche' il suo equipaggiamento, debbono essere tali da ridurre i rischi d'incendio e le conseguenze relative.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1976 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-25;707~art7 · fonte su Normattiva