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Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche degli attacchi e delle cinture di sicurezza di cui all'articolo 1, dei dispositivi per la trasparenza del parabrezza di cui all'articolo 4, dei dispositivi antifurto, di cui all'articolo 5, nonche' le modalita' tecniche da osservare in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7. Le norme oggetto dei predetti decreti dovranno essere in armonia con le raccomandazioni ed i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa. In ciascuno dei predetti decreti saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno che indica la conformita' del veicolo e dei dispositivi alle norme del decreto stesso, nonche' le modalita' della relativa apposizione.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1976 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1975-11-25;707~art8 · fonte su Normattiva