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Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1983-02-18;46~art1 · fonte del testo