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I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-02-18;46~art3 · fonte del testo