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I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991
