Art. 1
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Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, e' corrisposta una indennita' integrativa giornaliera nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti. Hanno diritto all'indennita' integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attivita' non agricola e che abbiano diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975
