Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 6 agosto 1975 n. 427.
Abrogato dal 1 settembre 1975
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Provvedimento abrogato dalla l. 6 agosto 1975 n. 427.
Abrogato dal 1 settembre 1975
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3 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, e' corrisposta una indennita' integrativa giornaliera nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti. Hanno diritto all'indennita' integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attivita' non agricola e che abbiano diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1975 N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-02-02;12~art1 · fonte del testo