Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, e' corrisposta una indennita' integrativa giornaliera nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti. Hanno diritto all'indennita' integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attivita' non agricola e che abbiano diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1975 N. 427

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-02;12~art1 · fonte del testo