Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini
Art. 4
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Alla copertura degli oneri per la corresponsione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si fa fronte:
- a)per l'indennita' integrativa di cui all'articolo 2, mediante versamento, a carico delle imprese edili e affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo e' variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente. La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata attuata la variazione;
- b)per l'indennita' integrativa di cui all'articolo 3: mediante prelievo del 10 per cento dei contributi speciali di cui alla precedente lettera a); mediante prelievo, in caso di necessita', dai contributi di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, il cui ammontare sara' determinato con il decreto interministeriale previsto dallo stesso articolo; mediante prelievo, in caso di ulteriore necessita', dalle eventuali disponibilita' dei fondi di cui alla lettera a) del presente articolo, da disporsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975
