Le prescrizioni di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, non sono applicabili ai ponteggi metallici di proprieta' delle ferrovie dello Stato. Le verifiche ed i controlli di tali ponteggi sono affidati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art15 · fonte su Normattiva