Per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nei casi di particolari situazioni contingenti o di eccezionale aumento del traffico, hanno facolta' di trattenere in servizio il personale straordinario assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, per un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni, in deroga a quanto previsto nello stesso articolo 3. Il personale di cui al precedente comma decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo massimo su indicato di centottanta giorni e non puo' essere riassunto prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza del servizio. La relativa spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-31;998~art4 · fonte su Normattiva