Prevenzione e repressione del delitto di genocidio
Art. 9 — Competenza per materia
La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.
Testo vigente dal 30 ottobre 1967
La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.
Testo vigente dal 30 ottobre 1967
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962~art9 · fonte del testo