Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

Art. 8 — Pubblica istigazione e apologia

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, e' punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

Testo vigente dal 30 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;962~art8 · fonte del testo