Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:

  • a)quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • b)quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie;
  • c)quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro;
  • d)quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138, e successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalita' stabilite per gli operai dell'industria. Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile.

Testo vigente dal 5 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250~art9 · fonte del testo