[1]All'Istituto e' affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo art. 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni. L'Istituto, inoltre, puo' provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale. Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidita', pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e per i superstiti. Le prestazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo art. 9.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/01/1954, n. 9 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;967~art2 · fonte del testo