La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 121/2020

    Questione infondata
    23 giugno 2020

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 11 (impropriamente richiamato, non venendo in rilievo limitazione alcuna della sovranità nazionale) e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - degli artt. 1-bis, comma 2, 1- ter , comma 1, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, i quali subordinano l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo alla proposizione di possibili, e concreti, "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato. La sanzione censurata non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza di cui all'art. 1- ter , ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa censurata richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l'ammissibilità del successivo esperimento dell'azione indennitaria se l'eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale - peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato - riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2019, n. 34 del 2019, n. 135 del 2018 e n. 157 del 2014 ).

    Art. 375 c.p.c. · Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

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  • Sentenza n. 12/2020

    Questione infondata
    5 febbraio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omesso previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1- bis , commi 1 e 2, e 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludono la configurabilità del diritto all'equo indennizzo per eccessiva durata in caso di procedure di liquidazione coatta amministrativa. Il rimettente ha ritenuto che l'espressione "procedura concorsuale", come comprensiva anche della liquidazione coatta amministrativa, trovi ostacolo non superabile nel diritto vivente, diversamente orientatosi. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali - ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015 ).

    Art. 375 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 117 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art1bis · fonte su Normattiva