L'articolo 375 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

  • 1)dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
  • 2)ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
  • 3)dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;
  • 4)pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;
  • 5)pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma".

Testo vigente dal 3 aprile 2001

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24403/2025

    2 settembre 2025
    • CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
    • PROCESSO EQUO

    L'inammissibilità della domanda di equa riparazione conseguente, ex art. 2, comma 1, l. n. 89 del 2001, all'omessa presentazione di istanza di adozione del modello decisorio ex art. 281- 28 <!-- pag. 29 --> sexies c.p.c. e di quella di mutamento del rito di cognizione, da ordinario a sommario, costituisce, alla luce della sentenza n. 121 del 2020 della Corte costituzionale, sanzione non irragionevole né sproporzionata, poiché si tratta di rimedi volti a evitare una durata del processo eccessivamente lunga, in ragione dell'effetto acceleratorio della decisione che da essi deriva.

    Art. 1 · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 183 c.p.c. · Art. 281 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8555/2025

    1 aprile 2025
    • CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
    • PROCESSO EQUO

    In tema di equa riparazione, l'art. 1-ter, comma 3, della l. n. 89 del 2001 non trova applicazione nel giudizio di ottemperanza poiché quest'ultimo è disciplinato tenendo conto dell'esigenza di rapida e agile definizione del giudizio ed è caratterizzato dagli strumenti di cui agli articoli 87, commi 2 e 3, e 114, comma 3 c.p.a. che già assicurano gli effetti dell'istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, e 71 bis dello stesso codice.

    Art. 1 · Art. 71 c.p.a. · Art. 87 c.p.a. · Art. 114 c.p.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art1 · fonte su Normattiva