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(( Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

  • a)dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
  • b)del comportamento del giudice e delle parti;
  • c)della natura degli interessi coinvolti;
  • d)del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. 3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo in vigore dal 12 agosto 2012 al 1 gennaio 2016

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 280/2014

    Questione infondata
    12 dicembre 2014

    È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui, col disporre che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa), comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente». La disposizione censurata deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto. Non risulta, pertanto, esclusa la possibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente. - In termini analoghi, v. le citate ordinanze nn. 240/2014, 204/2014 e 124/2014.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 117 cost. · Art. 2056 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 240/2014

    Questione infondata
    22 ottobre 2014

    È inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione Cittadinanzattiva nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, che disciplina la misura dell'indennizzo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Detta Associazione, infatti, non è parte nel giudizio principale e non è portatrice di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - In senso analogo, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 293/2011, 151/2009 e ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009 ad essa allegata, 94/2009, 76/2008 e ordinanza letta all'udienza del 26 febbraio 2008 ad essa allegata; ordinanze nn. 144/2010 e 414/2007.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 117 cost. · Art. 640 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 204/2014

    Questione infondata
    16 luglio 2014

    È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui - col disporre che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa) - comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente». La disposizione censurata deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto. Non risulta, pertanto, esclusa la possibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente. - In termini analoghi, v. ordinanza n. 124/2014.

    Art. 375 c.p.c. · Art. 117 cost. · Art. 2056 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art2bis · fonte su Normattiva