È manifestamente inammissibile, perché carente di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, «nella parte in cui subordina l'ammissibilità della domanda all'osservanza del termine decadenziale di sei mesi, decorrente “dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta definitiva”», atteso che, nel processo civile, per accertare la definitività della sentenza pubblicata mediante deposito non esisterebbe alcuno strumento di verifica dell'avvenuta notificazione della sentenza e, quindi, della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'eventuale gravame. Il giudice 'a quò, infatti, omette di farsi carico dell'onere di dare, se possibile, una lettura conforme a Costituzione della norma impugnata, non considerando gli ausilii ermeneutici desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere di provare la sussistenza della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione richiesta dalla norma censurata incombe alla parte istante, e l'eventuale decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice, e neppure considerando come l'art. 3, comma 5, della medesima legge n. 89 del 2001, preveda che «le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono», ed, infine, trascurando quanto disposto dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. - Manifesta inammissibilità per carenza di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza: ordinanza n. 215/2004.
Art. 375 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 325 c.p.c.