Art. 5 — Notificazioni e comunicazioni
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Il decreto di accoglimento della domanda e' comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
Testo in vigore dal 3 aprile 2001 al 12 agosto 2012
