[1]Le societa' saccarifere sono tenute a corrispondere ai coltivatori, per ogni quintale netto di barbabietole consegnato, i seguenti compensi per spese di trasporto dal centro della coltivazione allo zuccherificio:

  • a)per le barbabietole consegnate nei silos dello zuccherificio: L. 24 - per il 1° chilometro; " 2 - " 2° " " 2 - " 3° " " 3 - " 4° " " 4 - " 5° " " 3,80 " 6° " " 3 - " 7° " " 4,40 ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso; " 3,30 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso; " 2,20 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 20° incluso; nessun compenso per i chilometri oltre il 20°;
  • b)per le barbabietole consegnate franco su vagone alla stazione ferroviaria, su barca alla piarda, su camion o carro alle stazioni o piarde: L. 10 - per il 1° chilometro; " 5 - " 2° " " 3 - " 3° " " 4 - " 4° " " 4,40 " 5° " " 3,50 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 10° incluso; " 2,65 per ogni chilometro e per i chilometri successivi fino al 15° incluso; nessun compenso per i chilometri oltre il 15°.

[2]Agli effetti dei compensi chilometrici la distanza dev'essere commisurata al piu' breve percorso, su strada aperta al pubblico transito, tra il centro della coltivazione e lo zuccherificio. Le societa' saccarifere sono tenute a rimborsare ai coltivatori meta' delle spese di scarico delle barbabietole nei propri silos oppure, per le consegne ai posti di ricevimento esterni degli zuccherifici, su vagone, barca o camion, salvo eventuali migliori condizioni preesistenti a favore dei coltivatori medesimi. Per gli scarichi meccanici i coltivatori sono tenuti a rimborsare alle societa' saccarifere lire 7 al quintale, salvo eventuali, diverse condizioni normalmente applicate dalle societa' medesime anteriormente alla compagnia 1960.

Testo vigente dal 2 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;671~art4 · fonte del testo