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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad attuare, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 175.000 milioni, l'esecuzione di un organico piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato concernente il rinnovamento ed il rafforzamento dei binari, la dieselizzazione della trazione sulle linee principali esercitate a vapore, l'installazione di moderni impianti di sicurezza, segnalamento e blocco, l'aumento ed il miglioramento dei rotabili, l'elettrificazione di alcune linee, il rinnovamento degli impianti fissi, nonche' altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino strettamente connessi alla realizzazione del piano come sopra specificato.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;289~art1 · fonte del testo